Sub Emendamento n. 2.3000/16 dell'emendamento 2.3000 al ddl S.3584 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/12/12

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All'emendamento 2.3000, dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

        «10-quater. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali, della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice Sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma l, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

            a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;

            b) per il sessanta per cento al personale del molo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

        74-quater. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 74-ter, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 a12011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzabili per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 74-ter.

        74-quinquies. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

            a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate, per la sola procedura di cui al comma 74-ter, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;

            b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:

        1) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;

        2) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;

            c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

            d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza;

        74-sexies. Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».