presentato il 19/12/2012 in V Bilancio del Senato da Maria Giuseppa CASTIGLIONE (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 19/12/12
RESPINTO
Dopo il comma 43-decies, aggiungere, il seguente:
«43-undecies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 4, al terzo comma, dopo le parole; ''di cui agli articoli 17 e 20'' sono aggiunte le seguenti: ''L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale'';
b) all'articolo 4, al terzo comma, le parole: ''In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.'', sono soppresse;
c) all'articolo 4, al terzo comma, sesto periodo, dopo le parole: ''del documento'' sono aggiunte le seguenti: ''se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,'';
d) all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:
''1. Fino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di Pace, un'azione relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità, medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti chi è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione. a pena di decadenza, con atto scritto da far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dall'attore nel caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. n giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le quali, ai sensi del presente comma, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia e/o da un proprio consulente operante nell'area giuridico-economica che abbia ricevuto un'adeguata formazione in ambito ADR. Nelle medesime materie, la parte chiamata in mediazione che non intende aderire, deve dame comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni'';
e) all'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, prima delle parole: ''salvo quanto disposto'' sono aggiunte le seguenti: ''Fermo quanto previsto dal comma 1 e'';
f) all'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, le parole: ''può invitare'' sono sostituite dalla seguente: ''demanda'';
e-bis) all'articolo 5, al secondo comma, secondo periodo, la parola: ''L'invito'' è sostituita dalla seguente: ''L'ordine'';
f-bis) all'articolo 5, al secondo comma, terzo periodo, le parole: ''Se le parti aderiscono all'invito,'' sono soppresse;
g) all'articolo 5, al comma 4, prima delle parole: ''e 2'' sono aggiunte le seguenti: ''I commi 1 e'';
h) all'articolo 5, al comma 5, prima delle parole: ''e salvo'' sono aggiunte le seguenti: ''Fermo quanto previsto dal comma 1'';
i) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: ''dal momento della comunicazione alle altre parti'' sono sostituite dalle seguenti: ''Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo'';
j) all'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: ''per il deposito della stessa'' è aggiunta la seguente frase: ''e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5'';
k) all'articolo 7, dopo le parole: ''all'articolo 6'' è aggiunta la seguente frase: ''e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1,'';
l) all'articolo 8, al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.'';
m) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
''5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.'';
n) all'articolo 11, al primo comma, al secondo periodo, dopo le parole: ''una proposta di conciliazione'' sono aggiunte le seguenti: '', se richiesto da almeno una parte'';
o) all'articolo 11, al primo comma, dopo il terzo periodo, è aggiunta la seguente frase: ''Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13'';
p) all'articolo 11, al terzo comma, dopo le parole: ''la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato'' sono aggiunte le seguenti: '', anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale'';
q) all'articolo 16, al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: ''iscritti nel registro'', sono aggiunte le seguenti: ''e sono tenuti al versamento del contributo annuale nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 19-bis del presente decreto'';
r) all'articolo 17, al terzo comma, dopo le parole: ''altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente'', sono aggiunte le seguenti: ''Il verbale di accordo è, altresì, esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, primo comma'';
s) all'articolo 17, al quarto comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
''d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1'';
t) all'articolo 17, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
''5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà lo cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità se l'organismo lo richiede, lo documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.'';
u) dopo l'articolo 19 inserire il seguente:
''Art. 19-bis. - (Contributi annuali per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione per mediatori). 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, nonché alle attività promozionali a favore del ricorso alla mediazione, con decorrenza dal 1º gennaio 2013 è dovuto un contributo fisso da pagarsi entro il 30 giugno di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia.
2. Il contributo annuale è determinato come segue:
a) in ragione dell'1% del fatturato come risulta dal bilancio approvato relativo all'esercizio precedente per ciascun Organismo di mediazione pubblico e privato, con un minimo di euro 1.000 per organismo di mediazione, e di ulteriori euro 200 fisso per ogni sede secondaria;
b) euro 200 da parte di ciascun mediatore;
c) euro 2.000 per ciascun Ente di Formazione pubblico e privato;
d) euro 300 da parte di ciascun formatore.
3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale da parte degli Organismi di Mediazione, mediatori, enti di formazione e formatori devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi al 30 giugno ovvero al momento della richieste di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili.
4. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministero della Giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma primo. L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel caso di omesso pagamenti dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dell'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.
6. Gli Organismi di mediazione pubblici e privati e i mediatori iscritti o in attesa di conferma nel Registro, nonché gli Enti di formazione e i Formatori iscritti o in attesa di conferma all'Elenco alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare il contributo annuale entro il 30 giugno 2013.'';
v) dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:
''Art. 24. - (Disposizioni finali e transitorie). 1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.''».
Conseguentemente, al comma 14, dopo le parole: «di cui ai commi da 15 a 23» aggiungere le seguenti: «e 23-bis».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'eventuale onere.
All'ulteriore relativo onere, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.