presentato il 19/12/2012 in V Bilancio del Senato da Cesare CURSI (PdL)
status: Respinto
Vedi anche ...
testo emendamento del 19/12/12
RESPINTO
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies, inserire i seguenti:
«43-undecies. Il termine dello gennaio 2013, previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, è differito dallo gennaio 2014.
43-duodecies. Gli attuali obblighi di mantenimento delle scorte petrolifere, di riserva, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, sono prorogati dal 1º gennaio 2013 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2009/1 19/CE del 14 settembre 2009. Durante tale periodo ciascun soggetto obbligato potrà detenere un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2, di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie. La rimanente quota potrà essere assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all'allegato C punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008».