presentato il 19/12/2012 in V Bilancio del Senato da Francesco FERRANTE (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
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testo emendamento del 19/12/12
RESPINTO
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies aggiungere i seguenti:
«43-undecies. Al decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, MI, M2 eM3 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002'';
b) l'articolo 17-terdecies è sostituito dal seguente: ''Art. 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti) 1. ''Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, MI, Ml, M3 ed N1 consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli a trazione elettrica o ibrida, in attuazione del par. 2d e 2e dell'articolo 17-bis, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Al fine di meglio attuare una politica di antiinquinamento attraverso lo riqualificazione dei veicoli circolanti con anzianità superiore ai 7 anni della categoria M3 ad uso urbano o sub-urbano sono conseguentemente annullati i vincoli di anzianità dettati dalla circolare Ministeriale 68/77 del 08/11/1977''.
43-duodecies. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: ''3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti, da emanare entro e non oltre il 10 febbraio 2013, norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per lo loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I veicoli sui quali vengono installati i sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495''».