Proposta di modifica n. 1.1000 al ddl S.3584 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 19/12/2012 in V Bilancio del Senato dai Relatori.
  • status: Approvato

testo emendamento del 19/12/12

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APPROVATO

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 97, è aggiunto in fine il seguente:

        «1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal Comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.'';

            b) dopo il comma 111, inserire il seguente:

        «111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra 1'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.'';

            c) dopo il comma 121, è aggiunto il seguente:

        «121-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

        Conseguentemente,

            «a) all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

                1) dopo il comma 12 inserire i seguenti:

        ''12-bis. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        12-ter. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        12-quater. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2008.'';

                2) il secondo periodo del comma 27 è sostituito dal seguente:

        ''27. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.'';

                3) al comma 41, apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a):

                al primo periodo dopo le parole: ''maggiori entrate strutturali'' aggiungere le seguenti: ''ed effettivamente incassate'' e sopprimere le parole da: ''e contributiva'' fino alla fine del periodo;

                al secondo periodo, dopo le parole: ''dalle regioni'' inserire le seguenti: '', dalle province'';

            b) alla lettera b), al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole: ''e contributiva'', e al secondo periodo sopprimere le parole ''e contributivo'';

                4) al comma 43, capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 2;

                5) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

        ''43-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.'';

        43-ter. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

            ''b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;'';

            b) al comma 3, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: ''o presso un dipartimento provinciale del Tesoro'' ed al comma 5 è soppresso ''o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero'';

        43-quater. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 43-ter, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

        43-quinquies. Per l'anno 2013 le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione. come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.

        43-sexies. Nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quater), aggiungere la seguente:

            ''q-quinquies) le controversie aventi ad oggetto la ricognizione operata dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;''.

        43-septies. Nel decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 4, comma 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: ''si avvale'', sono inserite le seguenti: '', anche gradualmente, nella misura di un terzo per ciascun anno entro il 31 dicembre 2015'';

            b) all'articolo 19. comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: ''e statistici'' e dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

            ''m) i servizi in materia statistica'';

        43-octies. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        43-novies. All'articolo 1, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

        ''55-bis. A decorrere dal 1º ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: ''4'', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: ''5''.

        43-decies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato''.».