presentato il 21/12/2012 in Assemblea del Senato da Raffaele LAURO (Misto) e altri
status: Accolto (Accolto dal Governo)
testo emendamento del 21/12/12
Il Senato
visto il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198, modificato dalla Camera dei deputati il 31 ottobre 2012 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 novembre 2012;
premesso che così come indicato all'Articolo 1 comma 2, lettera d) la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense negli intenti del Legislatore «favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito»;
preso atto che, così come approvato alla Camera dei deputati in data 31 ottobre 2012, il disegno di legge sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense è in contrasto con specifica previsione Costituzionale che prevede (Art. Costo 34 comma 3) per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ed è in disaccordo con la ratio giustificatrice della riforma stessa indicata nella premessa;
ritenute inaccettabili le previsioni del suddetto disegno di legge che obbligano la frequenza con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge (Articolo 43 comma 1) - il che vanifica la possibilità prevista dal Governo di anticipare di sei mesi il tirocinio per una più veloce immissione nel mondo lavorativo - e che le prove scritte debbano svolgersi con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali (Articolo 46 comma 7);
considerato che nella sostanza le suddette previsioni aggravano in maniera del tutto ingiustificata gli oneri in capo ai tirocinanti e contestualmente rendono eccessivamente difficoltoso l'accesso alla libera professione per i giovani laureati.
impegna il Governo a rimuovere i citati ostacoli provvedendo a ridurre da diciotto a dodici mesi la frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione di indirizzo professionale così che, chi abbia anticipato durante il percorso universitario il tirocinio, sia posto nelle condizioni di avere accesso all'esame d'abilitazione al termine dei diciotto mesi complessivi.
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(*) Accolto dal Governo