presentato il 21/12/2012 in Assemblea del Senato da Marco PERDUCA (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione
testo emendamento del 21/12/12
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B,
premesso che:
l'istituzione legislativa del CNF come giudice speciale «nuovo» (per snaturamento della precedente attribuzione giurisdizionale) opera in violazione dell'articolo 102 della Costituzione (che al secondo comma prevede che non possono essere istituiti giudici speciali); infatti, la Corte costituzionale insegna che la modificazione dell'oggetto della giurisdizione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non «snaturi» la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale (si vedano, tra altre, le sentenze n. 130 del 2008 e n. 64 del 2008), cosa che nella fattispecie indubitabilmente avviene quando l'articolo 37, al comma 2, stabilisce: «I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenze». I provvedimenti dei Consigli distrettuali di disciplina non erano certo, sino ad oggi, soggetti alla giurisdizione precostituzionale del CNF, per il semplice fatto che non esistevano tali consigli distrettuali di disciplina. Nè si può sostenere che non sia snaturata la precedente attribuzione di giurisdizione del CNF che riguardava e tuttora riguarda, in materia disciplinare, solo «le decisioni assunte all'esito dei procedimenti disciplinari». La novità della attribuzione di giurisdizione è evidentemente incostituzionale, perché «snatura» le materie precedentemente attribuite, mercé la trasformazione del CNF da giudice dei provvedimenti disciplinari a giudice della disciplina tout court, e cioè anche dell'apparato disciplinare e della sua organizzazione;
nonostante si realizzi un integrale ammodernamento della regolazione della professione forense, permane una grave carenza di terzietà e imparzialità del giudice speciale CNF (aggravata dal fatto che viene confermata nel CNF la promiscuità di ruoli) di natura amministrativa e giurisdizionale, rivestiti da tutti i singoli consiglieri, mentre tale promiscuità viene meno nei Consigli nazionali delle professioni che non hanno natura di giudici della disciplina): con ciò si viola sia l'articolo 111, comma 2, della Costituzione (per cui «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»), sia la VI disposizione transitoria della Costituzione (che prevede che si debba procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione precostituzionali - tra i quali, appunto, il CNF - rispettando la Costituzione). In effetti, è incostituzionale (perché non garantisce il livello essenziale di terzietà del giudice CNF) non prevedere - in una legge di riforma che continui ad attribuire all'unitario CNF sia funzioni amministrative sia funzioni giurisdizionali - che i membri del CNF debbano essere soggettivamente distinti in due gruppi: quelli che svolgono solo le funzioni amministrative del CNF, da una parte, e quelli che svolgono solo le funzioni giurisdizionali del CNF dall'altra. Per evitare tale promiscuità di ruoli - da ultimo riconosciuta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 325 del 2012, depositata l'8 ottobre 2012 - è essenziale introdurre, proprio con la legge che ridisciplina nel suo complesso l'ordinamento forense, una separatezza soggettiva, con l'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere solo la funzione giurisdizionale e altri soggetti chiamati a svolgere solo le (molteplici e di grande portata economica) attività amministrative attribuite CNF, le quali potrebbero (se non generare in concreto) di certo far sospettare sussistenti dei gravissimi conflitti di interesse. Del resto, già il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, di riforma di tutte le professioni regolamentate (e col quale la legge di riforma della professione forense si deve coordinare in via di specialità ma non di eccezionalità della regolazione), all'articolo 8, comma 8, ribadisce addirittura per i consigli nazionali non giurisdizionali di tutte le professioni l'incompatibilità tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari. Anche il Consiglio di Stato, con parere n. 3169 del 2012 (reso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di riforma di tutte le professioni regolamentate poi divenuto decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012), ha chiarito che è urgente per il giudice speciale CNF, l'introduzione di garanzie di terzietà e differenziazione soggettiva tra titolari del potere amministrativo e titolari del potere giurisdizionale in materia di disciplina. Vengono disattese anche le affermazioni importantissime in tema di livelli minimi di terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice speciale si leggono nella ordinanza n. 6529 del 17 marzo 2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, che si incentra sull'analisi di costituzionalità delle previsioni normative che istituiscono giudici estranei al novero dei «giudici comuni» (vedasi il commento di Nicola Occhiocupo, «Alla ricerca di un giudice: a Berlino, ieri; a Strasburgo, oggi; a Lussemburgo e a Roma, domani, forse») in Il diritto dell'Unione Europea, 2010, secondo cui il diritto fondamentale della tutela giurisdizionale trova ormai riconoscimento e garanzia, oltre che nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, negli articoli 8 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, nell'articolo 14, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, nell'ordinamento comunitario ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ed ora nell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000). Va anzi ricordato, in proposito, che la Corte di giustizia (Grande Sezione), con sentenza pronunciata il 19 settembre 2009 nella causa C-506/04, ha espresso un principio, in tema di composizione degli organi competenti a esaminare i ricorsi, che di necessità deve portare sia gli amministratori che i giudici italiani a negare il ruolo di «giudice» al C.N.F., in quanto composto da soli avvocati e abilitato a emettere sentenze impugnabili innanzi al giudice supremo (Sezioni Unite della Cassazione) con ricorso che consente solo un controllo in diritto e non in fatto;
nella previsione implicita che il CNF giudice dovrebbe operare sempre con la compresenza di tutti i suoi membri, si riscontra un'evidente irragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) per la sua concreta impossibilità di funzionamento, dato l'elevato numero di componenti del CNF;
nella realizzazione di una organizzazione corporativa della professione di avvocato assommando in unico ente pubblico non economico, il CNF, la rappresentanza istituzionale degli avvocati e il potere giurisdizionale, amministrativo e legislativo di settore - viola gli articoli 4, 41, 97, 101, 102, 108, 111, 113, 138 della Costituzione. L'attribuzione al CNF della qualità di giudice speciale con una certa «provvista di giurisdizione» poteva ritenersi giustificata dalla sopravvivenza, sino ad oggi, d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense, ma non dovrebbe sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene rinnovato integralmente. La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del cosiddetto «ordinamento forense» sarebbe dovuta cadere coll'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) dovrebbe finalmente cadere, lasciando semmai al CNF solo un potere amministrativo e normativo;
delibera di non passare all'esame del disegno di legge, stante la sua incostituzionalità.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione