Proposta di modifica n. 3.276 al ddl S.3584 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 21/12/12

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Al comma 38, aggiungere la seguente lettera:

        «C) Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7 -bis. In caso di revoca delle quote, gli importi del prelievo supplementare dovuto, eccedente i crediti che risultano nella disponibilità degli acquirenti in applicazione dei loro sistemi di pagamento, sono escussi direttamente dai produttori interessati''».