presentato il 21/12/2012 in Assemblea del Senato da Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
Vedi anche ...
testo emendamento del 21/12/12
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente: ''Art. 62-quater. - (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tali prodotti e dispositivi si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati''».