Articolo aggiuntivo n. 2.0.24 al ddl S.3584 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 21/12/12

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Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative a crediti sorti in relazione a somme dovute dalla pubblica amministrazione)

        1. Per i crediti derivanti dai contratti di finanziamento erogato da banche o intermediari finanziari a fronte della cessione di crediti aventi ad oggetto le somme di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le quali sia stata rilasciata la certificazione prevista dal citato comma, ovvero a fronte della costituzione in garanzia di tali crediti, si applica la disciplina prevista dagli articoli 111-bis e 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Alle cessioni di crediti e agli atti di costituzione in garanzia di cui al primo periodo si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. I crediti costituiti in garanzia ai sensi del primo periodo non possono essere oggetto di azioni legali da parte di terzi rispetto ai soggetti sottoscrittori del contratto bancario di finanziamento di cui al presente articolo.

        2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti sottoscritti nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.