presentato il 21/12/2012 in Assemblea del Senato da Maria Ida GERMONTANI (Misto) e altri
status: Precluso
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testo emendamento del 21/12/12
Dopo il comma 43, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«43-bis. All'articolo 17-bis, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, dopo la lettera sono Inserite le seguenti:
''e-bis) per veicoli a trazione ibrida-elettrica ad alto rendimento: I veicoli delle tipologie di cui alla precedente lett. e), caratterizzati da prestazioni rendimento che in modalità di funzionamento puro elettrico devono garantire una velocità raggiungibile non Inferiore al 70 chilometri orari, una accelerazione iniziale che permette il passaggio da 0 a 50 chilometri orari in meno di 6 secondi, e una autonomia non inferiore a 25 chilometri; l'autonomia complessiva del veicolo sfruttando sia la modalità elettrica sia quella endotermica non deve esser inferiore a 400 chilometri;
e-ter) per veicoli aziendali: I veicoli utilizzati da Imprese e professionisti come beni strumentali per l'esercizio esclusivo dell'attività di impresa e dell'attività professionale con esclusione del veicoli concessi a uso promiscuo.
43-ter. All'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Incentivi per l'acquisto di veicoli e perla trasformazione di veicoli endotermici in veicoli a trazione ibrida-elettrica ad alto rendimento);
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
''4-bis. Alle imprese, al professionisti agli enti privati e alle pubbliche amministrazioni proprietari di veicoli aziendali destinati al trasporto persone o beni con peso totale a terra non superiore a 2 tonnellate a pieno carico, o conduttori di pari veicoli aziendali in locazione finanziaria, già immatricolati ancorché già circolanti o in fase di dismissione e utilizzati esaustivamente per lo svolgimento dell'attività di impresa o professionale, che trasformano i veicoli stessi In veicoli a trazione ibrida-elettrica ad alto rendimento è riconosciuto per ciascun veicolo trasformato un contributo pari al:
a) 60% del costo di trasformazione, nel 2013 e 2014, fino a un tetto massimo di 5 mila euro, se le emissioni complessive di Co2 del veicolo trasformato non superano i 95 g/km;
b) 50% del costo di trasformazione, nel 2015, fino a un massimo di 3 mila 500 euro, se le emissioni complessive di Co2 del veicolo trasformato non superano i 95 g/km;
c) i tetti massimi dei contributi previsti alle precedenti lettere a) e b) sono ridotti di 1000 euro nel caso in cui le emissioni complessive di 120 del veicolo trasformato sono superiori a 95 g/km ma comunque Inferiori a 120 g/km;
d) non spetta alcun contributo nel caso in cui le emissioni complessive di Co2 del veicolo trasformato sono superiori a 120 g/km;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Il contributo è corrisposto dal venditore, o dall'impresa incaricata di eseguire il procedimento tecnico di trasformazione del veicolo, mediante compensazione con il prezzo di acquisto o di trasformazione. L'Impresa costruttrice o importatrice di veicoli nuovi rimborsa al venditore l'Importo del contributo'';
4) al comma 6, le parole «Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'Importo del contributo di sono sostituite dalle seguenti: ''L'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo e l'impresa incaricata di eseguire il procedimento tecnico di trasformazione del veicolo.
43-quater. All'articolo 17-undecies, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole ''Le risorse del fondo di cui al comma 1'' sono così ripartite per l'anno 2013'' sono sostituite dalle seguenti parole ''Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite'';
2) alla lettera a) le parole ''15 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti parole ''una quota del trenta per cento delle risorse del fondo'', e le parole ''le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento'' sono sostituite dalle seguenti parole ''Il 70 per cento di tale quota sia assegnata'';
3) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera: ''a-bis) una quota del trenta per cento delle risorse del fondo per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 4-bis, assicurando comunque che almeno il 50 per cento di tale quota sia assegnata alla trasformazione di veicoli delle amministrazioni pubbliche;
4) alla lettera b) le parole ''35 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''il quaranta per cento delle risorse del fondo''.
43-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro due mesi dalla data di approvazione della presente legge stabilisce le modalità applicative delle norme di cui al precedenti commi.
43-sexies. L'irrigazione degli incentivi di cui all'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 avviene, secondo le percentuali stabilite, nei limiti delle risorse complessive del ''fondo per l'erogazione degli incentivi'' di cui all'articolo 17-undecies del medesimo decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 che ancora residuano alla data di approvazione della presente legge, e comunque in misura non superiore alle risorse inizialmente previste pari a 50 milioni di euro per il 2013 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».