Proposta di modifica n. 2.98 al ddl S.3584 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 21/12/12

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Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

        «14-bis. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza, indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza, degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

        14-ter. La tassa è altresi dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

        14-quater. Nei casi indicati al precedente comma 14-ter la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

        14-quinquies. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14-ter, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14-bis, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 14-bis.

        14-sexies. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

        14-septies. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza».