Proposta di modifica n. 1.857 al ddl S.3584 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 21/12/12

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Dopo il comma 87-bis, inserire il seguente:

        «87-ter. «L'articolo 2 della legge 24/06/1923, n. 1395 (È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia) è sostituito dal seguente:

            1. È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti nell'albo di ogni circoscrizione territoriale individuata con Decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei Consigli Nazionali degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

            2. In via transitoria, e fino all'adozione del Decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, è fatta salva l'organizzazione degli ordini professionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

            3. L'articolo 1 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 è modificato come segue: In ogni circoscrizione territoriale è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori avente sede nel comune individuato dal Ministro della Giustizia con il decreto di cui all'articolo 2 della legge 24/06/1923 n. 1395».