presentato il 20/12/2012 in Assemblea del Senato da Maria Ida GERMONTANI (Misto) e altri
status: Precluso
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testo emendamento del 20/12/12
«29-bis) Al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis. (Tabacchi lavorati), articolo 39-duodecies, è aggiunto il seguente Capo:
«Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)
Articolo 39-terdecies
(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)
1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2. Si intendono per:
a) ''cartine per sigarette'' i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.
b) ''filtri per sigarette'' i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base dì cui all'Allegato l«Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico».
Articolo 39-quaterdecies
(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)
1. le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.
Articolo 39-quinquiesdecies
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati''».