presentato il 20/12/2012 in Assemblea del Senato da Maria Ida GERMONTANI (Misto) e altri
status: Precluso
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testo emendamento del 20/12/12
«29-bis). All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: ''3-bis. le ricariche di qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, sono assimilate ai tabacchi lavorati e sono soggette alle disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in analogia, per quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i relativi oneri fiscali.
«29-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati''».