presentato il 19/12/2012 in Assemblea del Senato da Silvia DELLA MONICA (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Accolto (Accolto dal Governo)
testo emendamento del 19/12/12
premesso che:
l'articolo 41 del disegno di legge «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», in materia di contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio, prevede che: «decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un 'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato» (comma 11), con una formula che configura un divieto di erogazione di indennità o compenso ai praticanti durante il primo semestre del tirocinio professionale;
la disciplina generale dei tirocini formativi come dettata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), individua espressamente tra i criteri generali per la definizione di linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento il «riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta» (art. 1, comma 34, legge n. 92/2012). La stessa legge prevede una sanzione amministrativa - in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, in proporzione alla gravità dell'illecito - «in ogni caso di mancata corresponsione dell'indennità» (art. 1, comma 35, legge n. 92/2012);
la previsione di cui al citato articolo 41 realizza una disomogeneità nel trattamento riservato ai tirocinanti presso l'Avvocatura dello Stato e gli enti pubblici con quello disposto per i tirocinanti presso gli studi legali privati;
a superare, mediante ogni idonea disposizione o iniziativa, le incongruenze indicate in premessa, al fine di salvaguardare e valorizzare il percorso pratico professionale dei giovani tirocinanti avvocati anche mediante la possibilità di ricevere, sin dall'inizio, un'indennità o un compenso per l'attività prestata.