presentato il 19/12/2012 in Assemblea del Senato da Donatella PORETTI (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 19/12/12
«Art. 10.
(Informazioni sull'esercizio della professione)
1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. Copia delle inserzioni pubblicitarie deve essere inviata all'Ordine professionale.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo o di altre normative sulla trasparenza dell'attività pubblicitaria costituisce illecito disciplinare».