Proposta di modifica n. 2.215 al ddl S.601-711-1171-1198-B in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 19/12/12

sharingList();Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni mobili e immobili, come individuati dall'articolo 832 del codice civile, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, questa può essere effettuata, dagli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell'atto. Le visura ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al presente comma, nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente comma sono nulle ai sensi dell'art. 1418 del codice civile. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente comma, acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».