Proposta di modifica n. 2.208 al ddl S.601-711-1171-1198-B in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 19/12/12

sharingList();Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati e ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».