Proposta di modifica n. 2.206 al ddl S.601-711-1171-1198-B in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 19/12/12

sharingList();Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e ai soggetti attualmente in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)».