presentato il 19/12/2012 in Assemblea del Senato da Marco PERDUCA (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 19/12/12
«3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere, altresì, iscritti:
a) coloro che hanno precedentemente svolto le funzioni di avvocato dello Stato;
b) coloro che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile ma tali iscritti, nei primi due anni dall'iscrizione, non possono esercitare la professione nei circondari nei quali hanno svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti;
c) i professori universitari di ruolo dopo tre anni di insegnamento di materie giuridiche previo periodo abbreviato di un anno di pratica e il superamento della prova scritta dell'esame di Stato previsto dall'articolo 46.
L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21».