Proposta di modifica n. 20.1 al ddl C.5473 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/12/12

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In sede di attuazione della presente legge, le autorità competenti, se richieste, possono avviare opportune consultazioni con la Congregazione centrale.