Articolo aggiuntivo n. 31.02 al ddl C.5626 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 12/12/12

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti da imposta sui redditi per i primi due periodi di imposta e, se assumono almeno tre dipendenti a tempo indeterminato, sono esenti per i primi quattro anni. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente dopo l'articolo 31-bis aggiungere il seguente:

Art. 31-ter.
(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.
  2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.