Proposta di modifica n. 1.21 al ddl C.5617 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/12/12

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in presenza di provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento da parte dell'autorità giudiziaria, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.