Articolo aggiuntivo n. 36.02 al ddl C.5626 in riferimento all'articolo 36.

testo emendamento del 11/12/12

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36-bis.
(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

  All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e» e «a pena di nullità», nonché l'ultimo periodo sono soppressi;
   b) al comma 2, dopo le parole: «commerciali;», sono aggiunte le seguenti: «d-bis) imporre termini contrattuali di pagamento gravemente iniqui per il creditore;»;
   c) il comma 5 e, conseguentemente, la parola: «5» nel comma 9 e la parola: « 1» nel comma 8 sono soppressi;
   d) al comma 6, la parola: « 3.000,00» è sostituita con la parola « 30.000,00»;
   e) dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: “ 11-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 7 e 9 limitatamente alle sanzioni di cui al comma 7, cessano i loro effetti a partire dalla data di applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».