Articolo aggiuntivo n. 34-duodecies.04 al ddl C.5626 in riferimento all'articolo 34-duodecies.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/12/12

  Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

Art. 34-terdecies.

  All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:
  7-bis.
Con decorrenza dal 1o gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare annualmente per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile, la cui determinazione è definita ai sensi del successivo comma 7-quater, al fine di garantire l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.
  7-ter. Con decorrenza dal 1o gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore al MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..
  7-quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter.
   7-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.