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Proposta di modifica n. 34.3 al ddl C.5626 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 11/12/12

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) il comma 19-bis è sostituito dal seguente:
  19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il Comune garantisce: a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'uso delle porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del Centro Operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano Attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area Nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. I relativi canoni di concessione già previsti o che dovranno essere richiesti a operatori economici o istituzionali verranno versati direttamente al Comune di Venezia. Resta salva la possibilità per l'Ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Magistrato delle Acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al Comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione «La Biennale di Venezia», in virtù della natura e delle funzioni assolte dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato delle Acque di Venezia e con il Comune di Venezia procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla perimetrazione e delimitazione del compendio alla consegna di quanto trasferito al Comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è definita a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia.».