presentato il 11/12/2012 in IX Trasporti della Camera da Carlo MONAI (IdV) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
Vedi anche ...
testo emendamento del 11/12/12
Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti:
Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d) dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/06, per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria r.c. auto, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati ed anche se agiscono quali monomandatari. A tal fine, possono fornire al potenziale contraente e su sua richiesta, prima della sottoscrizione del contratto, informazioni sulle condizioni di assicurazione e sul prezzo praticato per il medesimo rischio da altre imprese di assicurazione e, in caso di interesse manifesto del contraente ad avvalersi dell'offerta di una di tali imprese, possono metterlo in contatto con un intermediario incaricato da tale impresa o con un intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'informativa di cui al presente comma deve essere fornita in modo corretto, trasparente e esaustivo e deve recare l'indicazione in merito all'eventuale remunerazione ricevuta dall'intermediario per il servizio di segnalazione effettuato verso un altro intermediario. Le regole di comportamento di cui agli articoli 117, 118, 119, 120 e 121 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano nei confronti dell'intermediario che cura la conclusione del contratto con l'impresa che assume il rischio. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con regolamento dell'IVASS sono dettate le disposizioni di attuazione del presente comma per quanto riguarda i contenuti e le modalità dell'informativa resa ai sensi dei precedenti commi.