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Articolo aggiuntivo n. 11.02 al ddl C.5626 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 11/12/12

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per le residenze di studenti universitari).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le condizioni e le modalità per la revoca e la riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato, in ogni caso improntate a criteri di gradualità e al fine comunque di conservare l'utilità delle opere realizzate. Per gli interventi cofinanziati e non ancora completati alla data del 30 giugno 2013, il termine di conclusione dei lavori indicato nel decreto di finanziamento, come eventualmente prorogato con provvedimento della commissione di cui all'articolo 1, comma 5, è da considerarsi inderogabile. Qualora alla data prevista per il termine dei lavori gli stessi non siano completati, la commissione può proporre motivatamente la revoca o la riduzione del finanziamento con le procedure ed i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, ponendo comunque a carico del soggetto proponente l'obbligo del completamento dell'opera per lotti funzionali e funzionanti nel rispetto degli standard previsti dai decreti attuativi regolamentari dell'opera».