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Proposta di modifica n. 11.25 al ddl C.5626 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 11/12/12

  Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:
  4-septies.a) Le risorse iscritte nel Fondo sono assegnate, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, direttamente all'ente locale proprietario degli edifici scolastici per il finanziamento degli interventi compresi nei piani, secondo le modalità e con le procedure indicate nel decreto di cui al comma 1.
  4-septies.b) L'assegnazione è effettuata sulla base di una dichiarazione di congruità formulata da ciascuna regione e provincia autonoma territorialmente competente, alla quale, a pena di decadenza, l'ente locale, nei sessanta giorni successivi al termine indicato nel precedente comma 4, invia il progetto definitivo e la documentazione necessaria per l'accesso al beneficio.
  4-septies.c) Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'esaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al venti per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.