Articolo aggiuntivo n. 7.01 al ddl C.5626 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/12/12

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

  1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
   b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:
    «L'Istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».