Proposta di modifica n. 1.37 al ddl S.3558 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 11/12/12

sharingList();Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Sono soggette al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province che non soddisfano i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Sono escluse dal predetto riordino le Province che possiedono i predetti requisiti minimi, nonché le province che pur non possedendo il requisito minimo stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera a della predetta deliberazione, possiedono una popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti, determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge del presente decreto».