Questione pregiudiziale n. QP1 al ddl S.3558

testo emendamento del 11/12/12

sharingList();Il Senato,

        premesso che:

            - il provvedimento in titolo (A.S. 3558) reca disposizioni per il nuovo assetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, il cui iter di riordino è stato avviato con l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi proseguito con gli articoli 17 e 18 del decreto n. 95 del 2012, che hanno previsto il riordino sulla base di requisiti minimi demografici e territoriali e l'istituzione delle Città metropolitane;

            - l'articolo 5 della legge Costituzionale stabilisce che: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo..... »;

            - l'articolo 114 testualmente recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione...........»;

            - l'articolo 133 della Costituzione, al primo comma dispone che: «Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione........»;

            - la VIII disposizione transitoria della Costituzione dispone, tra l'altro, che «... le elezioni degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione»;

        considerato che:

            - l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto stabilisce che le Province devono possedere requisiti minimi determinati con legge dello Stato o con deliberazione del Consiglio dei ministri, già fissati con la deliberazione del Consiglio dei ministri nella riunione del 20 luglio 2012 (dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e popolazione non inferiore a trecentocinquantamila abitanti);

            - i commi l - lettera a) - e 2 del predetto articolo 1 sono in contrasto con l'articolo 114 della Costituzione, in quanto lo stesso non indica alcun requisito minimo, né territoriale, né demografico, in riferimento alle Province;

            - l'articolo 2 del decreto-legge, nel combinato disposto con l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è in contrasto con l'articolo 133 della Costituzione nella considerazione che lo stesso articolo 133 stabilisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei Comuni. Il Governo ha voluto superare questo vincolo prevedendo che il riordino delle attuali province fosse proposto e approvato dal Consiglio delle autonomie locali, nel quale i comuni sono rappresentati;

            - il Consiglio delle autonomie locali del Lazio oltre a non aver fornito alcuna risposta nella seduta del 24 gennaio 2012 ha approvato all'unanimità una deliberazione, ai sensi dello statuto regionale, di proposta al presidente della Regione di ricorso avverso l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011;

            - nel caso di specie, l'iniziativa dei comuni, espressamente prevista dal richiamato articolo 133 della Costituzione, non vi è stata e né può essere sostenuto, a meno di un palese scardinamento del dettato costituzionale, che l'ipotesi di riordino che l'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 pone in capo al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario possa essere ritenuta alla stregua della prescritta iniziativa dei comuni come, invece, puntualmente previsto dall'articolo 133 della Costituzione. Al riguardo si rammenta, ad esempio, che per la regione Lazio solo 2 comuni della provincia di Frosinone sono rappresentati nel CAL e precisamente il comune capoluogo Frosinone e quello di Acuto, i quali per altro non hanno posto in essere alcuna iniziativa ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione;

            - l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge in oggetto nel combinato disposto con l'articolo 23, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 17, comma 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, viola gli articoli 5 e 114 della Costituzione in quanto la prevista riduzione della governance e la sottrazione al corpo elettorale dell'investitura diretta degli organi di governo della provincia, pur essendo, in linea di principio, riconducibile ad ambiti materiali di competenza esclusiva dello Stato, quale «legislazione elettorale ed organi di governo» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, incide direttamente sulla rappresentatività democratica dell'ente provincia, comportando una delegittimazione dei relativi organi ed un conseguente svilimento della natura stessa delle province, quali elementi costitutivi della Repubblica ed enti esponenziali di una comunità territoriale che si organizza democraticamente;

            - il decreto-legge in oggetto nel suo complesso viola l'articolo 97 della Costituzione, in quanto le norme varate dal Governo non assicurano il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione come invece espressamente previsto dal predetto articolo 97; in particolare il decreto-legge in oggetto risulta essere palesemente illogico e non imparziale, nella considerazione che, mentre da un lato stabilisce, ai fini del riordino delle Province, requisiti minimi delle stesse, in riferimento alla dimensione territoriale e demografica, dall'altro, come ad esempio nel caso dell'accorpamento delle province di Frosinone e Latina, espropria la provincia di Frosinone, la quale soddisfa ampiamente i requisiti stabiliti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, della possibilità di conservare il comune capoluogo poiché il decreto-legge in oggetto all'articolo 3, comma 1 stabilisce che in esito al riordino «... diviene capoluogo di Provincia il comune, tra quelli già capoluogo di provincia, avente maggiore popolazione residente....»;

        visti:

            - i numerosi ricorsi promossi da diverse Regioni al fine di veder dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011;

        considerato che:

            in particolare le Province di Frosinone e di Avellino, le quali soddisfano ampiamente i requisiti imposti dal Governo con la Deliberazione del Consiglio dei ministri perderebbero il proprio capoluogo, mentre le Province di Latina e di Benevento, pur non possedendoli, lo salverebbero. Ciò rende evidente che la nuova provincia, al di là del nome, sarebbe la provincia di Latina, essendo la provincia identificata dal proprio capoluogo;

        ritenuto che:

            nel caso di specie non si ravvisano le condizioni previste dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione, poiché l'iter di riordino delle Province si concluderà soltanto il 31 dicembre 2013 e che il Governo nella Relazione non indica i risparmi di spesa che si dovrebbe realizzare con il provvedimento in esame;

            - il decreto-legge in oggetto produrrà effetti negativi oltre che, evidentemente, nei confronti della popolazione residente nelle province interessate dal riordino in termini di servizi anche, e soprattutto, nei confronti dei lavoratori di tutti gli enti soggetti al riordino in quanto l'articolo 6 al comma 3, prevede che «Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate tenendo conto dell'effettivo bisogno» talché il provvedimento in oggetto apre, di fatto, la strada a migliaia di esuberi di personale quantificati, da un importante quotidiano economico nell'edizione del 2 novembre u.s., in circa 56.000 unità. In definitiva ci troviamo di fronte ad un emblematico e sconcertante esempio di razionalizzazione ed efficienza amministrativa e di rispetto dei dettami costituzionali posto in essere dal Governo Monti,

        delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3558 di conversione del decreto-legge.