Proposta di modifica n. 2.124 al ddl S.3558 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 06/12/12

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Fermo restando per ciascuna regione il numero delle province previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il 30 giugno 2013, ogni regione può proporre un diverso accorpamento, una diversa definizione di confini e una diversa denominazione delle province, sentito il parere del consiglio per le autonomie locali».

        Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Dalla data» con le seguenti: «Nel caso in cui le regioni non facciano pervenire la proposta di cui al comma 1-bis, dalla data».

        Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il recepimento delle proposte delle regioni, se contenenti indicazioni difformi da quanto previsto al comma 1, avviene con atto legislativo di iniziativa governativa entro il 30 settembre 2013».