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Proposta di modifica n. 36.61 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Precluso

testo emendamento del 06/12/12

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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Al fine di assicurare la stabilità dei patti di famiglia e di favorire il passaggio generazionale e la continuità nell'esercizio delle imprese, al Libro Il, Titolo IV , Capo V-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 768-quater è sostituito dal seguente:

        "Art. 768-quater. - (Partecipazione e liquidazione) - 1. Al contratto possono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni societarie.

        2. Al fine di consentirne la partecipazione al contratto, il disponente, a pena di inefficacia del contratto medesimo, deve notificare a tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel suo patrimonio, e che non siano assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali, l'intenzione di stipulare il patto, con preavviso di almeno otto giorni mediante avviso inoltrato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

        3. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri legittimari che partecipano al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, calcolato sulla massa rappresentata dall'azienda o dalle partecipazioni societarie. I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

        4. Alla liquidazione dei non assegnatari può provvedere direttamente l'imprenditore o il titolare delle partecipazioni societarie, in denaro o con beni in natura, anche mediante imputazione di pregresse donazioni disposte a loro favore, previa rivalutazione del valore delle stesse alla data del patto. In tal caso, il valore della quota ad essi spettante a norma degli articoli 536 e seguenti è calcolato su una massa comprensiva sia dell'azienda o delle partecipazioni societarie, sia di quanto attribuito ai non assegnatari stessi a titolo di liquidazione eventualmente rivalutato alla data del contratto.

        5. Un esperto, designato dal presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'imprenditore o la società, redige una perizia giurata contenente la descrizione dei beni e la stima del loro valore. La relazione è allegata al contratto.

        6. Quanto ricevuto dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali e dai non assegnatari a titolo di liquidazione della quota non è soggetto a collazione e riduzione.

        7. Le assegnazioni di somme o beni in natura effettuate dall'imprenditore con lo stesso contratto ai partecipanti non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni, eccedenti il valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, sono imputate alle quote di legittima loro spettanti nella futura successione.

         8. Le assegnazioni ulteriori di cui ai precedenti commi possono essere disposte anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo".

            b) All'articolo 768-quinquies, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. 11 partecipante al patto, il quale provi che il valore dei beni ricevuti a liquidazione della propria quota di riserva è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota stessa, ha diritto ad ottenere un supplemento di liquidazione".

            c) L'articolo 768-sexies è sostituito dal seguente:

        "Art. 768-sexies. - (Rapporti con i terzi) - All'apertura della successione i legittimari sopravvenuti e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso unicamente il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, individuato con riferimento alla stima contenuta nella perizia di cui all'articolo 768quater, quinto comma, fermo restando il diritto dei terzi di provare il maggior valore dei beni alla data del contratto".

            d) Gli articoli 768-septies e 768-octies sono soppressi».