Articolo aggiuntivo n. 34.0.701 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 34.
  • status: Precluso

testo emendamento del 06/12/12

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Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni concernenti il Porto di Trieste)

        1. Al fine di conseguire la riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste, le aree appartenenti al demanio marittimo, escluse le banchine e la fascia costiera, comprese fra il molo IV escluso, a est, ed il molo III escluso, a ovest, e fra il confine della circoscrizione portuale, a ovest, e il bacino O escluso, a est, inclusi i magazzini 24 e 25, sono sdemanializzate ed assegnate al patrimonio disponibile dell'Autorità Portuale di Trieste per essere destinate ad insediamenti di nautica da diporto e connessi, di portualità passeggeri, ricettivi e residenziali. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di superficie in favore del concessionario per la durata residua della concessione. L'Autorità Portuale di Trieste aliena, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, le aree medesime gravate del diritto di superficie entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e ridefinisce l'ambito portuale e l'area sottoposta al regime internazionale, dai quali è escluso in ogni caso il terrapieno di Barcola. A tal fine coordina le amministrazioni competenti sulla base dell'articolo 8, numero 3, lettere f) e h) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle disposizioni internazionali in materia di porto franco per ridefinire i vincoli e le relative regole di funzionamento del sistema portuale».