Articolo aggiuntivo n. 34.0.66 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 34.
  • status: Precluso

testo emendamento del 06/12/12

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Attività faunistico-venatorie)

        1. Si considerano connesse, ai sensi all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi svolte da aziende faunistico-venatorie ed effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

        2. Le regioni e le province autonome, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizzano, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge Il febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro"».