Proposta di modifica n. 34.704 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 34.
  • status: Precluso

testo emendamento del 06/12/12

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Dopo il comma 20, inserire il seguente:

        «20-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle attività di internazionalizzazione ed e-commerce"».

        Conseguentemente:

            a) nella rubrica, dopo le parole: «beni culturali», inserire le seguenti: «, le attività di informatizzazione dei servizi della pubblica amministrazione»;

            b) all'articolo 38; dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 20-bis dell'articolo 34, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter.

        4-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        "1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 14 per cento.".

        4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, che risultino a seguito di quanto disposto dal comma 4-ter, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.».