Proposta di modifica n. 34.48 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 34.
  • status: Precluso

testo emendamento del 06/12/12

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Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

        «9-bis. Al fine di garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionalmente attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie istituita con decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nei limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata dal comitato direttivo di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, la citata Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, anche in deroga a quanto previsto agli articoli 2 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., è autorizzata ad assumere fino a 60 unità di personale, avviando le procedure concorsuali volte al reclutamento di tali risorse previo espletamento, per 20 di esse, delle relative procedure di mobilità.

        9-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».