presentato il 06/12/2012 in Assemblea del Senato da Marco FILIPPI (PD) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 06/12/12
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Qualificazione delle stazioni appaltanti)
1. È istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito Autorità, un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti finalizzato a:
a) promuovere nelle Stazioni Appaltanti l'introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici di sistemi qualità conformi alle norme UNIEN della serie ISO 9000;
b) promuovere un sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la gestione della fase di progettazione affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
2. Il sistema di qualificazione è volto a verificare che la SA sia in grado di gestire il proprio sistema di approvvigionamento in modo efficiente, efficace e trasparente in relazione ad una determinata classe di importo del contratto o a una tipologia di appalto particolarmente complessa.
3. Le stazioni appaltanti si accreditano nel sistema di qualificazione secondo i criteri e le procedure previsti da un apposito regolamento emanato dalla Autorità. La valutazione della capacità amministrativa delle singole stazioni appaltanti è effettuata, tra l'altro, sulla base dei seguenti criteri: aspetti organizzativi, le capacità della struttura tecnica e del personale, i sistemi di controllo interno, le procedure utilizzate, le iniziative anticorruzione adottate, il contesto ambientale, misure di contrasto del lavoro nero, controllo dei subappalti.
4. Le stazioni appaltanti provvedono ad acquisire lavori servizi e forniture attraverso le strutture della propria amministrazione, ovvero nei casi previsti dal sistema di qualificazione, attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui si avvalgono ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006».