presentato il 06/12/2012 in Assemblea del Senato da Marco FILIPPI (PD) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 06/12/12
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Trasparenza e controllo delle stazioni appaltanti)
1. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e di infiltrazione mafiosa, favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, tutte le Stazione Appaltanti devono iscriversi in una apposita Anagrafe istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito Autorità, e chiedere alla stessa per tutti i contratti pubblici, a prescindere dalla procedura di affidamento, dall'importo e dal settore un apposito codice (CIG), secondo le modalità da essa prestabilite, prima dell'avvio della procedura di affidamento di qualsiasi contratto pubblico di lavori, servizi e forniture. L'obbligo riguarda anche i contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice.
2. Il CIG dovrà contenere una correlazione univoca con i codici degli strumenti di bilancio, quali i CUP, nel cui ambito è finanziato il contratto. La disposizione si applica altresì ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza rispetto alle quali le previsioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006 non sono deroga bili. L'Autorità emette, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, una deliberazione che definisce le modalità operative.
3. La documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di carattere generale, negli appalti pubblici è acquisita nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'Autorità.
4. L'Autorità pubblica, per ogni contratto, i bandi e gli avvisi di gara, gli aggiudicatari e l'elenco dei partecipanti, l'inizio dell'esecuzione del contratto, le sospensioni, le varianti, le imprese subappaltatrici, la durata e gli importi finali del contratto, nonché i dati relativi al contenzioso ed al relativo esito, ivi compresi gli eventuali arbitrati. Tali dati nonché tutti quelli contenuti nel Casellario informatico, sono resi pubblici a cura dell'Autorità.
5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici presso la Banca dati di cui al comma 3, ove la relativa documentazione sia disponibile. Con deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono dettate le disposizioni e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati ivi contenuti.
6. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 determina la nullità della procedura di affidamento e costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».