Proposta di modifica n. 29.21 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Precluso

testo emendamento del 06/12/12

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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Per le start-up innovative avviate da soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità per quelle avviate da soggetti di età inferiore ai quaranta anni, e che realizzano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore dell'agricoltura, in collaborazione con istituti di ricerca, è concesso un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative gli investimenti materiali o immateriali che accrescano l'efficienza aziendale, introducano innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione.».

        Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Agli oneri di cui all'articolo 29, comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per il triennio 2013-2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 3-ter e 3-quater.

        3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

        3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».