Proposta di modifica n. 28.7 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 28.
  • status: Precluso

testo emendamento del 06/12/12

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, per un periodo di 4 anni dalla sottoscrizione a livello territoriale o aziendale di un apposito atto ricognitivo della vigenza delle condizioni di cui al presente comma da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche nelle imprese con organico inferiore a 500 addetti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro che, impegnate in un processo significativo di riposizionamento del proprio assetto competitivo o di riorganizzazione delle proprie attività produttive indotto dalle mutazioni del contesto tecnologico o costistico dei mercati internazionali di riferimento, avviano l'implementazione di piani di investimento nei propri siti italiani di intensità finanziaria superiore alla media del comparto di appartenenza e tali da comportare in alternativa alla delocalizzazione una rimappatura competenziale di oltre un terzo dei profili tecnico-professionali presenti nelle loro risorse umane».