presentato il 06/12/2012 in Assemblea del Senato da Maria Teresa BERTUZZI (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 06/12/12
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. I soggetti di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e avviano una start-up innovativa, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito prodotto.
8-ter. Il beneficio di cui al comma 8-bis è riconosciuto a condizione che i destinatari non abbiano esercitato nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare ed abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
8-quater. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 8-bis del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 8-bis, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
8-quinquies. Ai fini comma 8-bis del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al comma 8-bis e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8-sexies. I soggetti di cui al comma 8-bis, sono esentati, altresì, dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.».
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. Agli oneri di cui all'articolo 26, comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per il triennio 2013-2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 3-ter e 3-quater.
3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».