presentato il 06/12/2012 in Assemblea del Senato da Benedetto ADRAGNA (PD) e altri 29 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 06/12/12
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di Patronati)
1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli Istituti di patronato, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "otto anni";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "un terzo delle regioni e in un terzo delle province" sono sostituite dalle seguenti: "due terzi delle regioni e in due terzi delle province";
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "un terzo delle regioni e in un terzo delle province" sono sostituite dalle seguenti: "due terzi delle regioni e in due terzi delle province, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
d) all'articolo 13, comma 2, lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "nonché per verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.";
e) All'articolo 13, comma 7, lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi prefissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici.".
2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data; in caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge 30 marzo 2001, n. 152.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità, strettamente connessa all'ampiezza dei servizi resi dai Patronati, alla progressiva valorizzazione ai fini del finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, attualmente a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1º gennaio 2012 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative».