Proposta di modifica n. 18.22 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Precluso

testo emendamento del 06/12/12

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Al comma 1, lettera i), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del giudice comporta la convocazione del debitore per la revoca del decreto di cui al comma 1. In questi casi il giudice dichiara altresì l'insolvenza del debitore e l'apertura della procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter».