Articolo aggiuntivo n. 16.0.4 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso

testo emendamento del 06/12/12

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Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contratto di leasing per l'acquisto di immobili sedi di uffici giudiziari)

        1. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente: "Art. 3-bis - 1. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di leasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni.

        2. Qualora la rata del contratto di leasing sia pari alla quota del contributo posto a carico del Ministero della giustizia, la proprietà dell'immobile è acquisita dallo stesso Ministero. Se, invece, il comune concorre al pagamento della rata, sia il Ministero della giustizia che il comune stesso diventano comproprietari pro-quota dell'immobile.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili"».