presentato il 06/12/2012 in Assemblea del Senato da Anna Rita FIORONI (PD) e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 06/12/12
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Avvio attività di commercio elettronico delle micro, piccole e medie imprese)
1. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006, limitatamente all'anno fiscale 2013, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che avviano per la prima volta un meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni, è riconosciuta ai fini della determinazione del reddito di impresa la deducibilità dei seguenti importi:
- per le micro imprese euro 10.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 30.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni;
- per le piccole imprese euro 20.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 60.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni;
- per le medie imprese euro 30.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 100.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni.
2. Per la gestione della misura di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con circolare del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le necessarie disposizioni applicative.
4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro 31 dicembre 2013, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2014.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014».