Articolo aggiuntivo n. 8.0.1 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Precluso

testo emendamento del 06/12/12

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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la semplificazione e l'innovazione dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari a sostegno della competitività)

        1. All'articolo 14, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed agro alimentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.il per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al relativo controllo, la data, la tipologia, i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese e, nel caso di imprese del settore agricolo e agro alimentare, a sviluppare e attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito nazionale e regionale, interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali.";

            c) al comma 4:

                1) dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono aggiunte le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";

                2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) programmazione e rafforzamento del coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate alle attività di controllo, anche attraverso l'istituzione di un comitato tecnico-operativo con funzioni direttive, che si riunisca con cadenza regolare, al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e di recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate";

                3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) partecipazione attiva all'implementazione del sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo e agro alimentare degli enti pagatori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione della normativa europea e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, delle Agenzie regionali e delle province autonome per la prevenzione e l'ambiente di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (ASL);";

                4) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative e promozione di accordi di collaborazione ed interscambio tra le amministrazioni pubbliche, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

                5) dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-bis) accessibilità alle informazioni contenute nel sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo e agro alimentare da parte delle imprese agricole o dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e di tutte le amministrazioni interessate;";

                6) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f-bis) riduzione dei costi dell'attività ispettiva nelle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto delle produzioni di qualità che beneficiano di denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), di specialità tradizionali garantite (STG), e che sono realizzate con metodi di produzione biologica e con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea."».