presentato il 06/12/2012 in Assemblea del Senato da Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP)
status: Precluso
Vedi anche ...
testo emendamento del 06/12/12
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «posta elettronica certificata» inserire le seguenti: «rilasciata ai sensi dell'articolo 16-bis comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2,»;
Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma l, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui al comma 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter comma 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. In tutti i casi in cui il cittadino o l'impresa sono nella impossibilità di utilizzare un proprio domicilio digitale per trasmettere istanze, richieste o comunicazioni possono autorizzare l'operatore postale a cui affidano il recapito del documento cartaceo alla pubblica amministrazione a dematerializzarlo presso i propri uffici e trasferirlo alla pubblica amministrazione come copia informatica del documento analogico prodotta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sottoscritta dallo stesso operatore per attestare l'inalterabilità del processo di produzione della copia. L'amministrazione, ai sensi del 40-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82 provvede alla registrazione di protocollo del documento informatico ricevuto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
4-sexies All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».